Oggetto: Liberi professionisti iscritti agli Ordini professionali – Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

L’art. 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 estende, per nove mesi, l’operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all’ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l’emergenza coronavirus.

Più in dettaglio, il comma 1 prevede che, per un periododi 9 mesi dall’entrata in vigore del suddetto decreto legge (vale a dire dal 17 marzo 2020) e in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai relativi benefici siano ammessi anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino – secondo le ordinarie procedure degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.