Ai sensi del novellato art.33, co.5, ACN 29.07.2009, “possono concorrere al conferimento degli incarichi secondo il seguente ordine:
a) per trasferimento: i pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato nella Regione che ha pubblicato gli ambiti territoriali da almeno due anni nell’ambito territoriale di provenienza e che al momentodell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nel SSN.”
I pediatri di libera scelta, già inseriti negli elenchi della pediatria di libera scelta, possono concorrere per trasferimento a condizione che siano iscritti in un ambito di scelta di provenienza diverso da quello per il quale concorrono.
b) “per trasferimento: i pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato iscritti da almeno quattro anni
in un elenco di pediatri di libera scelta di altra Regione e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nel SSN”
c) “i pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso”, adottata con d.d. n.351 del 16.12.2020, pubblicata sul BURP n.172 del 24.12.2020;
d) “i pediatri che abbiano acquisito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i successivamente alla data di scadenza
della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno in corso, autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda di cui al comma 4”
“I pediatri di cui al comma 5, lett. a) e b) sono graduati in base all’anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi, detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico di cui all’articolo 18, comma 1.”
Gli stessi dovranno presentare, pena esclusione, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46- 47 DPR 445/2000, attestante:
1) la sussistenza di periodi di sospensione
2) la non sussistenza di periodi di sospensione I pediatri di cui alla lettera c) sono graduati nell’ordine risultante dai criteri riportati al comma 7) lett. a) b) e c) del novellato art.33.
I pediatri di cui alla lettera d) sono graduati nell’ordine dell’anzianità di specializzazione, del voto di specializzazione e della minore età.
In caso di pari posizione in graduatoria, i pediatri cui al comma 5, lettere a), b) e c) sono graduati nell’ordine della anzianità di specializzazione, del voto di specializzazione e della minore età.
Si precisa che il calcolo del requisito dell’anzianità (2 o 4 anni) deve intendersi maturato alla data di rilevazione della carenza (18.01.2021)
Gli aspiranti, entro 20 giorni dalla data successiva alla pubblicazione del presente avviso sul BURP, presentano alla Azienda Sanitaria Locale, competente territorialmente, apposita domanda di assegnazione di incarico per l’ambito territoriale carente pubblicato.
La graduazione delle domande degli aspiranti dovrà essere effettuata in conformità ai criteri di cui al novellato art.33 ACN del 29/07/2009.
L’ interpello degli aspiranti aventi titolo dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di cui al comma 11 del novellato art.33 ACN del 29/07/2009.