Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, si trasmette il parere prot. 0010645-24/02/2021-DGPROF-MDS-P con cui il Ministero della Salute si è espresso in merito a specifici quesiti formulati dal Coordinamento Commissione Salute in materia di regime di incompatibilità cui sono soggetti i medici in formazione, alla luce della normativa di contenimento dell’Emergenza Sanitaria da Covid-19 e del D.M. Salute del 28 settembre 2020. In particolare, in merito al D.M. Salute del 28 settembre 2020, il Ministero chiarisce che lo stesso trova applicazione unicamente riguardo agli incarichi in essere al momento dell’iscrizione al
Corso. “Pertanto, non sono disciplinati dalla disposizione in questione né gli incarichi conferiti successivamente all’avvio del corso, né quelli conferiti quale rinnovo di incarichi esistenti al momento dell’avvio formale del corso
medesimo”.Il Ministero evidenzia poi che, per quanto riguarda gli incarichi conferiti ai medici che frequentano il corso di medicina generale ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 135/2018 – in quanto non correlati all’emergenza Covid-19 — “non dovrà essere prevista alcuna detrazione di ore da quelle richieste per il corso di formazione specifica in medicina generale”.
Infine il parere chiarisce che per in tutti i medici che frequentano il Corso, a prescindere del triennio formativo di riferimento, restano comunque in vigore le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3.