Giovani neo-iscritti

Dopo aver conseguito la laurea abilitante è necessario iscriversi all’Albo?
Sì.
A norma dell’art. 2229 del Codice Civile e dell’art. 5 del DLCPS 13/09/1946 n. 233 come modificato dalla Legge 11/01/2018 n. 3, per l’esercizio della professione di medico chirurgo e di odontoiatra è necessaria l’iscrizione al relativo Albo.

Cosa si deve fare per ottenere l’iscrizione all’Albo?
E’ necessario presentare la domanda di iscrizione all’Ordine della provincia in cui si ha la residenza o in cui si elegge domicilio ex art. 47 del Codice Civile.
Alla domanda, in bollo, vanno allegate le attestazioni del versamento della tassa di concessione governativa e della tassa di iscrizione all’Ordine, oltre alla fotocopia del codice fiscale e ad una fotografia formato tessera in formato Bitmap.
Non è necessario presentare alcun documento o certificato, in quanto la domanda è presentata sotto forma di autocertificazione.

Quando va presentata la domanda?
Non vi è alcun termine predefinito, nel senso che il medico o l’odontoiatra, una volta abilitato, può in ogni momento presentare la domanda di iscrizione all’Albo.
Ovviamente finché non si è iscritti all’Albo, non si può esercitare la professione. Per questo più si attende a presentare la domanda, più tardi si può iniziare ad esercitare.

Una volta presentata la domanda di iscrizione all’Albo, si può immediatamente cominciare ad esercitare?
No.
La domanda deve prima essere esaminata dal Consiglio Direttivo dell’Ordine, il quale, al termine dell’istruttoria, adotta una formale delibera di iscrizione all’Albo. E’ solo dalla data di questa delibera del Consiglio che il professionista è legalmente autorizzato ad esercitare la professione, non prima.

La domanda di iscrizione all’Albo potrebbe non essere accolta dal Consiglio dell’Ordine?
Sì, perchè prima di deliberare formalmente l’iscrizione all’Albo è necessario verificare il possesso dei requisiti previsti dalla legge: titoli accademici, assenza di carichi penali pendenti e di condanne pregresse.
La mancanza di qualcuno di questi requisiti può rendere inaccoglibile la domanda e, quindi, l’impossibilità di esercitare la professione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, cosa può fare il richiedente?
Può fare ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, organismo di appello rispetto alle decisioni dell’Ordine, che ha sede presso il Ministero della Salute.

Quanto tempo passa dal momento della presentazione della domanda di iscrizione e l’effettiva delibera del Consiglio di iscrizione all’Albo (o di rigetto della domanda)?
Il Consiglio dell’Ordine deve deliberare circa l’accoglimento o meno delle domande di iscrizione entro tre mesi dalla data di presentazione delle stesse.
Nel caso in cui la domanda di iscrizione fosse incompleta, il richiedente verrà avvisato di integrarla con i dati e/o documenti necessari e fino a che non sarà completa, il termine di tre mesi rimane sospeso.

Come si fa a sapere a che punto è la pratica di iscrizione?
In qualunque momento il richiedente può chiedere agli uffici dell’Ordine informazioni e notizie in merito allo stato della pratica.
In ogni caso, una volta che il Consiglio dell’Ordine abbia deliberato formalmente l’iscrizione all’Albo, il professionista viene tempestivamente avvertito con apposita comunicazione.

Quindi, dal giorno della delibera del Consiglio dell’Ordine si può cominciare ad esercitare la professione.
Esattamente.

L’iscrizione all’Albo dell’Ordine di Lecce legittima all’esercizio della professione in tutta Italia?
Certamente.
L’iscrizione ad un Ordine dei Medici di una qualunque provincia italiana legittima il professionista ad esercitare su tutto il territorio nazionale.

Che cos’è il “giuramento professionale”?
Il Codice di Deontologia Medica, all’art. 1, prevede che il medico e l’odontoiatra è tenuto a pronunciare il giuramento professionale. Si tratta di un atto simbolico, ma anche sostanziale, che impegna moralmente il giovane collega ad osservare i precetti etici e deontologici che sono alla base della professione.

Quando va pronunciato il giuramento?
Con la riforma della laurea in Medicina e Chirurgia, che l’ha resa titolo abilitante, il giuramento viene pronunciato contestualmente alla discussione della tesi, alla presenza della commissione di esame di cui fa parte un rappresentante dell’Ordine. Analoga procedura sarà prevista anche per la laurea in Odontoiatria.

Una volta ottenuta l’iscrizione all’Albo, cosa deve fare il medico o l’odontoiatra?
Può iniziare ad esercitare la professione, previo assolvimento degli adempimenti fiscali e amministrativi del caso.
Dal punto di vista fiscale, infatti, la legge prevede che il professionista deve chiedere all’Agenzia delle Entrate l’apertura della Partita Iva entro trenta giorni dall’effettivo inizio dell’attività libero professionale. Il possesso della Partita Iva è indispensabile per l’emissione delle fatture per prestazioni rese in regime libero-professionale. Viceversa l’apertura della Partita Iva non è necessaria per le attività di lavoro dipendente pubblico o privato o assimilati.

Cosa si deve fare per poter fare sostituzioni ai medici di medicina generale o ai pediatri di libera scelta?
E’ necessario richiedere alla ASL l’attribuzione del codice regionale provvisorio.

A cosa serve questo codice provvisorio?
Serve per identificare che il medico sta svolgendo attività in sostituzione di un medico convenzionato di medicina generale o di pediatria. Ma serve anche per svolgere gli incarichi temporanei di Guardia Medica presso le ASL. In queste vesti, il medico sostituto o con incarico provvisorio è a tutti gli effetti un “medico pubblico”, o meglio un “incaricato di pubblico servizio”, con tutte le conseguenze legali del caso.
Viceversa, se il medico esercita in regime di libera professione “pura”, non deve utilizzare il codice provvisorio perché in questo caso sta esercitando nella veste di “medico privato”, o libero professionista.

Durante una sostituzione al medico di medicina generale, quali tipi di ricette e/o certificati è possibile rilasciare ai pazienti
Il medico sostituto ha le stesse identiche potestà certificative e prescrittive del medico titolare.

Come si può fare a trovare medici di famiglia che cercano sostituti o altre occasioni di lavoro?
Ovviamente trovare occasioni di lavoro non è semplice e comunque non esiste un canale unico.
Una possibilità è offerta dal sito internet dell’Ordine che segnala le offerte di lavoro che pervengono.

Come versa il medico e l’odontoiatra i contributi per la pensione?
I medici e gli odontoiatri, dal giorno della formale delibera di iscrizione all’Albo, sono automaticamente iscritti anche alla Cassa di Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM), organismo previdenziale di categoria.
Il professionista, quindi, non deve chiedere una ulteriore iscrizione alla Cassa, in quanto ciò discende automaticamente dall’iscrizione all’Ordine.
Nell’anno successivo a quello dell’iscrizione all’Ordine, il professionista riceverà dall’ENPAM la richiesta di contributi per il Fondo di Previdenza Generale “Quota A” che rappresenta il contributo previdenziale minimo dovuto da tutti gli iscritti agli Albi, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto, e che si differenzia nel suo importo per fasce di età.
Inoltre l’ENPAM richiede, nell’anno successivo a quello di riferimento, il versamento dei contributi proporzionali al reddito libero professionale per il Fondo di Previdenza Generale “Quota B”. Tale contributo è commisurato in percentuale al reddito libero professionale prodotto nell’anno precedente e non riguarda solo i redditi derivanti da libera professione “pura”, ma anche i redditi derivanti dalla professione intra-moenia, extra-moenia, prestazioni occasionali mediche e collaborazioni coordinate e continuative.
Se il medico ottiene una convenzione con la ASL (medicina generale, pediatria o specialistica ambulatoriale), i contributi pensionistici ENPAM saranno detratti dalle competenze mensili e versati, a cura della ASL, all’ENPAM.
Se invece il medico viene assunto come dipendente da un Ente Pubblico o di una struttura sanitaria privata, allora oltre a dover versare i contributi all’ENPAM, come sopra detto, subirà le trattenute in busta paga che il datore di lavoro verserà all’INPS.

Questi contributi all’ENPAM sono deducibili fiscalmente?
Certamente, in quanto si tratta di contributi previdenziali obbligatori.

Dove si possono trovare ulteriori informazioni sull’ENPAM?
Consultando il sito internet: www.enpam.it.

Ho sentito parlare dell’ONAOSI. Che cos’è?
La Fondazione ONAOSI è un istituto di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani. E’ un’istituzione di antica data, sorta ai primi del ‘900 per assistere e sostenere gli orfani dei medici, dei veterinari e dei farmacisti, che si trovavano a vivere sprovvisti di mezzi. Oggi, più modernamente, si occupa di sostenere con varie modalità e iniziative le situazioni di difficoltà che possono intervenire nelle famiglie dei medici.
L’adesione all’ONAOSI è automatica per i medici dipendenti pubblici (tant’è che costoro hanno una trattenuta in busta paga che il datore di lavoro versa all’ONAOSI), mentre per i medici e gli odontoiatri liberi professionisti o convenzionati l’adesione è su base volontaria.
L’Ordine consiglia caldamente ai giovani colleghi di consultare il sito www.onaosi.it in modo da conoscere l’attività e gli scopi della Fondazione e di aderirvi perché con un modesto contributo si possono “assicurare” i propri familiari nella malaugurata ipotesi in cui venga a mancare il sostegno economico del medico “capofamiglia”.

É obbligatorio avere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)?
La legge prevede che le imprese e i professionisti sono tenuti ad avere una casella PEC. Le imprese devono comunicarla alla Camera di Commercio, mentre i professionisti all’Ordine presso il quale sono iscritti.
Per facilitare ai medici e agli odontoiatri il rispetto di questo obbligo, l’Ordine dei Medici di Lecce mette a disposizione in forma gratuita una casella di Posta Elettronica Certificata. Per approfondire, consultare la pagina dedicata alla PEC su questo sito.
Infine c’è da tener presente che, col passare del tempo, sempre più Amministrazioni e Uffici interagiscono con i professionisti tramite la PEC, per cui di fatto diventa necessario averla per non perdere opportunità professionali.

Nel caso in cui il medico cambi la residenza cosa deve fare?
Ogni Ordine dei Medici ha competenza di ambito provinciale, per cui se il medico trasferisce la sua residenza da un Comune all’altro della provincia di Lecce, deve semplicemente comunicare all’Ordine il nuovo indirizzo di residenza per l’aggiornamento dei dati.
Se invece il medico trasferisce la sua residenza al di fuori della provincia di Lecce bisogna distinguere: se continua a lavorare o ad avere il domicilio nella provincia di Lecce può mantenere l’iscrizione all’Ordine di Lecce ma deve comunque comunicare all’Ordine l’indirizzo della nuova residenza e l’indirizzo del luogo di svolgimento dell’attività professionale o del domicilio. Se, invece, il medico non risiede più nella provincia di Lecce e nemmeno vi lavora o vi ha domicilio, allora deve iscriversi all’Ordine dei Medici dell’altra provincia dove ha la nuova residenza o il nuovo luogo di lavoro o il nuovo domicilio.

Per l’iscrizione all’Ordine è necessario pagare qualche tassa?
Oltre alle tasse dovute al momento della presentazione della domanda di iscrizione (come detto sopra), il medico riceverà ogni anno, finchè resta iscritto all’Ordine, la richiesta di pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Ordine.

Cosa succede se non si paga la tassa di iscrizione all’Ordine?
La legge prevede la cancellazione dall’Albo per morosità e quindi, di conseguenza, l’impossibilità ad esercitare la professione.
Pertanto si raccomanda vivamente di essere puntuali nell’assolvimento di questo obbligo e di comunicare all’Ordine tempestivamente eventuali cambi di indirizzo, allo scopo di evitare il rischio di risultare irreperibili e, quindi, di essere cancellati dall’Albo per morosità.

La tassa di iscrizione all’Ordine è deducibile fiscalmente?
A differenza dei contributi ENPAM, che sono contributi previdenziali e quindi deducibili fiscalmente, la tassa di iscrizione all’Ordine non ha finalità previdenziale e quindi non è un onere deducibile.
Tuttavia i medici e gli odontoiatri che nella dichiarazione dei redditi compilano il quadro relativo ai redditi di lavoro autonomo possono inserire la tassa di iscrizione all’Ordine fra le spese per la produzione del reddito.

Nel caso in cui il medico o l’odontoiatra consegua una specializzazione universitaria lo deve comunicare all’Ordine?
Sì, deve informare l’Ordine allo scopo di aggiornare i dati sull’Albo professionale.
Può produrre una autocertificazione indicando l’esatta denominazione della specializzazione conseguita, l’Università presso la quale è stato conseguito, la data di conseguimento e il voto.

Sull’Albo professionale quali titoli possono comparire?
Oltre al titolo di laurea e di abilitazione (com’è ovvio) possono essere pubblicati sull’Albo i titoli di specializzazione universitaria e i master universitari.
Ogni altro attestato di formazione o aggiornamento non può essere pubblicato sull’Albo, anche se ovviamente può entrare a far parte del curriculum professionale del medico.

É necessario stipulare una polizza di assicurazione a copertura dei rischi professionali?
La legge prevede l’obbligo di avere una polizza di assicurazione a copertura dei rischi professionali per tutti gli operatori sanitari.
Tuttavia tale obbligo non è sanzionato, nel senso che la mancanza della polizza non comporta di per sé una qualche forma di sanzione.
In ogni caso avere una copertura per i rischi professionali è fortemente raccomandato perchè in caso di controversie medico-paziente e soprattutto nella malaugurata ipotesi di condanna al risarcimento del danno, senza una copertura assicurativa il medico rischia di vedersi aggredire il proprio patrimonio personale.

A quale Compagnia Assicurativa ci si deve rivolgere?
Attualmente non esiste, né a livello locale né a livello nazionale, una convenzione con una qualche Compagnia Assicurativa per la copertura dei rischi professionali dei medici e degli odontoiatri italiani, per cui ogni singolo professionista potrà rivolgersi ad una qualunque società di assicurazioni.
Si è ancora in attesa dei decreti attuativi della Legge “Gelli” sulla responsabilità sanitaria. Tali decreti dovrebbero prevedere i contenuti standard delle polizze per il rischio professionale e, quando saranno emanati, le Compagnie Assicurative si dovranno adeguare. In attesa di tali decreti, l’offerta assicurativa è molto variegata.
C’è però da dire che la tipologia della polizza e, soprattutto, il suo costo può variare anche di molto a seconda del tipo di attività lavorativa svolta dal medico, perché ci sono branche della medicina a più alto rischio di sinistro e altre con tassi di rischio meno elevati.
Per questo può essere opportuno rivolgersi ai sindacati medici di categoria o alle società medico-scientifiche di specialità perché potrebbero fornire suggerimenti e indicazioni commisurate alle specifiche necessità degli associati e a condizioni contrattuali vantaggiose.