Preso atto che: sul BURP n. 137 del 28/11/2019 sono state pubblicate le carenze di continuità assistenziale rilevate nel corso dell’anno 2019, ed assegnate nel rispetto delle procedure di cui:
•• all’art. 63 comma 2 lett. a) ACN 29/07/09 riservate, per trasferimento, a favore dei medici in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
•• all’art. 63 comma 2 lett. b) ACN 29/07/09, per graduatoria, a favore dei medici in possesso dei requisiti di inclusione nella graduatoria regionale;
•• alla norma transitoria n. 2 ACN 21/06/2018 per imedici corsisti 2014/2017, che avevano acquisito il titolo di formazione dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda nella graduatoria regionale.
- Le AA.SS.LL. giuste comunicazioni acquisite agli atti e di seguito richiamate nel prospetto sinottico, hanno comunicato la parte degli incarichi di continuità assistenziale rimasti vacanti, dopo aver esperito, le procedure surrichiamate.
- Ai sensi dall’art.6 dell’ACN del 21/06/2018, con esclusivo riferimento al punto 15) si rende necessario procedere alla pubblicazione degli incarichi carenti rimasti vacanti;
- Preso atto:
•• della nota prot. n. 193/2020 con la quale la SISAC ha precisato la natura della procedura ” c.d. SISAC, richiamata al punto 15) dall’art. 6 dell’ACN del 21/06/2018, che pur supplendo alla seconda pubblicazione ” debba disporsi solo in corso d’anno a seguito della procedura ordinaria, e supplisce alla seconda pubblicazione in corso d’anno che si operava secondo il disposto del previgente ACN”;
•• dell’art. 8 dell’ACN 18.6.2020, che ha novellato l’art.63 dell’ACN 23/3/2005 e s.m.i. introducendo dopo co. 15 : il comma 15/bis ed il comma 15/ter;
•• di quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale 30/12/2019 n. 2453, in ordine alle modalità (concordate e definite in sede di Comitato Permanente Regionale ex art. 24 ACN 29/7/2009) di attribuzione degli incarichi carenti rimasti vacanti.
Di indire la procedura di assegnazione degli incarichi carenti rimasti vacanti di assistenza primaria suindicati, che sarà gestita dalle relative AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI secondo le modalità previste:
- dall’art. 63ACN “Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale 29/07/09”, così come modificato dall’art. 6 dell’ACN del 21/06/2018 e dell’art. 8 dell’ACN 18.6.2020;
Pertanto hanno titolo a proporre le domande i soggetti di seguito riportati, secondo ilseguente ordine di priorità:
Ai medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale non inseriti nella graduatoria regionale di riferimento valida per l’anno 2019, approvata con determinazione dirigenziale n. 360 del 17/10/2018 pubblicata sul BURP n . 138 del 25/10/2018, modificata ed integrata sul BURP n. 140 del 31/10/2018;
- in subordine, i medici corsisti ancora iscritti, al corso di formazione specifica in medicina generale, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 , art. 9, convertito nella L. 11 febbraio 2019, n. 12.
In ordine alla lett. A) potranno concorrere sia i medici che hanno frequentato il corso relativo agli anni 2015/2018, sia quelli che hanno frequentato il corso relativo agli anni 2016/2019.
A
tale riguardo trattandosi di corsi che sono iniziati
e conclusi in periodi diversi,
al fine di non pregiudicare gli interessi legittimi
degli aventi titolo, gli aspiranti
saranno graduati distintamente, in due elenchi diversi della graduatoria, a seconda del triennio di formazione :
elenco l . formati del corso riferito al triennio 2015/2018 ;
elenco 2. formati del corso riferito al triennio 2016/2019 .
I candidati di cui agli elenchi 1) e 2), distintamente e per ogni singolo corso, saranno graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici :
- residenti in ambito ASL;
- residenti in ambito Regionale;
- residenti fuori Regione.
Nell’assegnazione degli incarichi si procederà con l’elenco riferito al triennio 2015/2018. Dopo aver escusso interamente quest’ultimo elenco, le AA.SS.LL. utilizzeranno l’elenco riferito al triennio 2016/2019, stilato con gli stessi criteri previsti per il triennio 2015/2018.
I candidati di cui alla lett. B), ivi compresi quelli che hanno già prodotto domanda in concomitanza con la pubblicazione dei bandi divulgati con il BURP n. 137 del 28/11/2019 e con il BURP 144 del 12/12/2019, ( di cui le AA.SS.LL. dovranno tenerne conto ai fini della presente pubblicazione) saranno graduati con il seguente ordine di priorità :
- Medici frequentanti la terza annualità del corso;
- Medici frequentanti la seconda annualità del corso;
- Medici frequentanti la prima annualità del corso.
I candidati della lettera B), nelle singole categorie di appartenenza, saranno graduati secondo i criteri già adottati dal vigente ACN 2917/2009 e precisamente:
a. minore età al conseguimento del diploma di laurea;
b. voto di laurea;
c. anzianità di laurea.
con priorità di interpello per i medici :
d. residenti in ambito ASL;
e. residenti in ambito Regionale;
f. residenti fuori Regione.
Nell’assegnazione degli incarichi si procede, utilizzando gli elenchi, con il seguente ordine di priorità :
- Medici frequentanti la terza annualità del corso;
- Medici frequentanti la seconda annualità del corso;
- Medici frequentanti la prima annualità del corso.
Gli aspiranti devono prod urre, a mezzo raccomandata, entro 20 gg. (venti) dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, istanza di assegnazione di incarico, in conformità agli schemi allegati, indirizzandola alle AZIENDE Sanitarie Provinciali competenti.
Allegato “A” domanda per i medici di cui all’a rt.6 dell’ACN del 21/06/2018, con esclusivo riferimento al punto 15) i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale non inseriti nella graduatoria regionale di riferimento valida per l’anno 2019.
Allegato “B” domanda per i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, D.L.14 dicembre 2018, n. 135 , art. 9, convertito nella L. 11 febbraio 2019, n. 12, cosl come recepito dall’art.8 dell’ACN 18.6.2020;
I medici aspiranti di cui all’allegato “B” possono concorrere esclusivamente nella stessa regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale. La loro assegnazione rimane comunque subordinata a quella dei medici in possesso del relativo diploma di formazione specifica. Gli incarichi in questione dovranno essere assegnati nel rispetto dell’art.8 e a rt. 9 del ACN 28/6/2020 che ha novellato l’art. 63 e l’art. 65 dell’ACN 23/3/2005 e s.m.i.
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichia razione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 della L. 445/00, esente da bollo, con allegata una copia fotostatica di un documento di identità, attestante se alla data di presentazione della doma nda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovano in situazione di incompatibilità. I medici corsisti di cui dall’allegato B) dovranno dichia rare inoltre di non trovarsi in situazione di incompatibilità per effetto dell’art. art. 2 del ACN 28/6/2020 che ha novellato l’art. 17 dell’ACN 23/3/2005 e s.m.i.
Tutte le altre situazioni di incom patibilità devono cessa re nei termini di cui al comma 8, dell’art. 17, ACN 29/07/09. Al termine delle assegnazioni, gli incarichi resid ui dovranno essere ricompresi nella rilevazione relativa all’anno 2020.