Ritenuto che allo stato il Presidente della Regione Puglia non dispone dei poteri di emergenza di cui all’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevede che per la applicabilità dello stesso ci sia almeno un caso positivo nel territorio della Regione Puglia;
Visto il Comunicato del Ministro della Salute n.89 del 24 febbraio 2020 con cui ha evidenziato che
“è indispensabile che ci sia un solo centro di coordinamento per la gestione dell’emergenza in cui siano pienamente coinvolte tutte le regioni e con la guida del nostro coordinamento scientifico. Così sta funzionando, come dimostrano le ordinanze firmate nella giornata di ieri. Non servono scelte unilaterali di singoli territori”;
Ritenuto che in attesa di specifici provvedimenti preannunziati da parte del Governo come da valutarsi nel corso del Tavolo Permanente istituito presso la Protezione Civile presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri convocato per domani ore 10.00 risulta urgente e necessario porre in essere ogni utile tentativo di prevenire o rallentare la possibilità di insorgenza di focolai epidemici comunque assai probabili stante la particolare espansività della contaminazione e il flusso di arrivo e rientro in Puglia di numerosissimi cittadini che a causa della adozione delle misure di contenimento adottate in altre Regioni contaminate stanno rientrando presso i luoghi di originaria residenza;
Considerato che l’attività di indirizzo in materia di prevenzione sanitaria rientra tra i poteri ordinari della Giunta Regionale anche al fine di conoscere e prevedere l’entità dell’effettivo rischio epidemiologico al fine di adottare decisioni organizzative che possano consentire di meglio fronteggiare l’eventuale inizio del contagio anche nel territorio della Regione Puglia;
Considerato
Che tutti gli individui che sono transitati e hanno sostato dal 1^ febbraio 2020 nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia, di Vo’ nella Regione Veneto, come previsto dall’art. 1 del DPCM 23 febbraio 2020, HANNO L’OBBLIGO di “comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva”;
INVITA
tutti i cittadini che comunque rientrano in Puglia provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, a comunicare la propria presenza nel territorio della Regione Puglia con indicazione del domicilio al proprio medico di medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente al fine di permettere l’esercizio dei poteri di sorveglianza.
Bari, 24 febbraio 2020 Prot. n. 667/sp
Il Presidente
Michele Emiliano